Deposito Cauzionale

DEPOSITO CAUZIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Disciplinato ai sensi della delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 86/2013/R/idr e s.m.i. e del Regolamento per la fornitura del servizio idrico integrato approvato dall’Assemblea dell’ATO 4 con delibera n. 2 del 24 giugno 2019.
In conformità a quanto stabilito dall’Autorità di regolazione, “il deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del rischio morosità del gestore e risponde anche ad un principio di equità, dal momento che l’onere della morosità ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio.”

1. Determinazione del deposito cauzionale fruttifero

L’entità del deposito cauzionale è determinata dall’Autorità d’Ambito, nei limiti stabiliti dai provvedimenti dell’ARERA. Attualmente, e fino a nuova comunicazione, è stabilito in misura corrispondente al valore dei corrispettivi dovuti dall’utente per UNA mensilità del suo consumo storico.
Per le utenze condominiali e per quelle con più unità immobiliari alimentate con un unico contatore, il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi, ridotto del 40%.
Il deposito cauzionale è fruttifero di interessi legali, calcolati al tasso tempo per tempo vigente.

2. Nuovo contratto di fornitura

All’atto della stipulazione del contratto di fornitura, nonché in caso di novazione soggettiva, l’utente dovrà versare il deposito cauzionale, la cui entità è determinata dall’Autorità d’Ambito, nei limiti stabiliti dai provvedimenti dell’ARERA.
In assenza di uno specifico consumo storico completo annuale, il Gestore del servizio determina il deposito cauzionale in base al consumo storico medio della tipologia tariffaria corrispondente (usi domestici / usi non domestici).
L’utente, successivamente all’attivazione del servizio, versa il 50% dell’ammontare del deposito, unitamente alle spese contrattuali (di allaccio o voltura).
Il restante 50% del deposito cauzionale è rateizzato nelle due fatture successive.

3. Cessazione del contratto di fornitura

In caso di cessazione del contratto di fornitura, il deposito cauzionale è restituito all’utente, maggiorato degli interessi legali. Il Gestore del servizio tratterrà dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale, comprensiva degli interessi maturati, le spese di cessazione e gli eventuali importi a debito dell’utente non pagati.
In caso di novazione soggettiva del contratto, l’intestatario contrattuale “cedente” ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato.
Il subentrante dovrà a sua volta corrispondere il deposito cauzionale nella misura vigente.

4. In caso di morosità

In caso di morosità dell’utente, il Gestore del servizio tratterrà la somma versata a titolo di deposito cauzionale – per quanto capiente – e fatturerà nuovamente l’ammontare del deposito cauzionale nella bolletta successiva.
Non può essere sospesa la fornitura all’utente il quale abbia maturato un debito di valore non superiore a quello del deposito cauzionale versato.

5. Quando il deposito cauzionale non è dovuto

Non si darà luogo alla costituzione del deposito cauzionale per gli utenti i quali abbiano aderito a forme di pagamento automatico con addebito di conti correnti bancari o postali o su carta di credito. Qualora l’utente aderisca a tali forme di pagamento successivamente alla costituzione del rapporto contrattuale con il Gestore del servizio, il deposito cauzionale versato verrà restituito con compensazione sulla prima fattura utile.
Ove la disposizione di pagamento automatico venga revocata dall’utente o, comunque, l’addebito non vada a buon fine, il Gestore del servizio provvederà all’addebito in unica soluzione del deposito cauzionale determinato secondo quanto previsto al punto 1.
Non si darà luogo alla costituzione del deposito cauzionale per gli utenti i quali usufruiscono del “bonus sociale idrico” ai sensi della deliberazione
ARERA n. 897/2017/R/idr (TIBSI).

6. Rideterminazione dell’importo del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale viene rideterminato ogni anno, nel caso di variazione tariffaria e/o qualora il consumo storico dell’utenza subisca una variazione in più o in meno del 20% rispetto al consumo preso a base della precedente determinazione.
L’eventuale differenza a credito dell’utente viene accreditata nella prima fattura utile; l’eventuale differenza a debito dell’utente verrà recuperata rateizzando l’importo nelle prime due fatture utili successive.

7. Contratti in essere al 31/12/2020 – adeguamento

Per i contratti in essere alla data indicata l’importo del deposito cauzionale si determina come al punto 1.
L’eventuale differenza a credito dell’utente viene accreditata nella prima fattura utile; l’eventuale differenza a debito dell’utente verrà recuperata rateizzando l’importo nelle prime due fatture utili successive.
8. Forme alternative di garanzia
Per le utenze per usi non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il Gestore del servizio prevede forme di garanzia alternative al deposito cauzionale come fidejussioni bancarie o assicurative. La garanzia dovrà essere rinnovata entro la scadenza e fornita in originale al Gestore. In caso contrario il deposito cauzionale verrà addebitato in unica soluzione.